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Mons. Victor Manuel Fernandez prefetto del DIcastero per la dottrina della fede |
RISPOSTE DEL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE A
MONS NEGRI SUL TEMA DEL BATTESIMO DI UN TRANSESSUALE, LA LORO POSSIBILITA’ DI ESSERE
PADRINI E DI SPOSARSI
In
data 14 luglio 2023, è pervenuta a questo Dicastero una lettera di S.E. Mons.
José Negri, Vescovo di Santo Amaro in Brasile, contenente alcune domande
riguardo alla possibile partecipazione ai sacramenti del battesimo e del
matrimonio da parte di persone transessuali e di persone omoaffettive. Dopo uno
studio al riguardo, questo Dicastero ha risposto nel seguente modo.
Risposte del Dicastero a S.E. Mons. Negri
Le seguenti risposte ripropongono, in buona
sostanza, i contenuti fondamentali di quanto, già in passato, è stato affermato
in materia da questo Dicastero.
1. Un
transessuale può essere battezzato?
Un transessuale – che si fosse anche
sottoposto a trattamento ormonale e ad intervento chirurgico di riattribuzione
di sesso – può ricevere il battesimo, alle medesime condizioni degli altri
fedeli, se non vi sono situazioni in cui c’è il rischio di generare pubblico
scandalo o disorientamento nei fedeli. Nel caso di bambini o adolescenti con
problematiche di natura transessuale, se ben preparati e disposti, questi
possono ricevere il Battesimo. Nel contempo, occorre considerare quanto segue,
specialmente quando vi sono dei dubbi sulla situazione morale oggettiva in cui
si trova una persona, oppure sulle sue disposizioni soggettive verso la grazia.
Nel caso del Battesimo, la Chiesa insegna che, quando il sacramento viene
ricevuto senza il pentimento per i peccati gravi, il soggetto non riceve la
grazia santificante, sebbene riceva il carattere sacramentale. Il Catechismo
afferma: «Questa configurazione a Cristo e alla Chiesa, realizzata dallo
Spirito, è indelebile; essa rimane per sempre nel cristiano come disposizione
positiva alla grazia, come promessa e garanzia della protezione divina e come
vocazione al culto divino e al servizio della Chiesa». San Tommaso d’Aquino
insegnava, infatti, che quando l’impedimento alla grazia scompare, in qualcuno
che ha ricevuto il Battesimo senza le giuste disposizioni, il carattere stesso
«è una causa immediata che dispone ad accogliere la grazia». Sant’Agostino di
Ippona richiamava questa situazione dicendo che, anche se l’uomo cade nel
peccato, Cristo non distrugge il carattere ricevuto da questi nel Battesimo e
cerca (quaerit) il peccatore, nel quale è impresso questo carattere che lo
identifica come sua proprietà. Così possiamo comprendere perché Papa Francesco
ha voluto sottolineare che il battesimo «è la porta che permette a Cristo
Signore di stabilirsi nella nostra persona e a noi di immergerci nel suo
Mistero» . Questo implica concretamente
che «nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione
qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è
“la porta”, il Battesimo […] la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove
c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa».
Allora,
anche quando rimangono dei dubbi circa la situazione morale oggettiva di una
persona oppure sulle sue soggettive disposizioni nei confronti della grazia,
non si deve mai dimenticare quest’aspetto della fedeltà dell’amore
incondizionato di Dio, capace di generare anche col peccatore un’alleanza
irrevocabile, sempre aperta ad uno sviluppo, altresì imprevedibile. Ciò vale
persino quando nel penitente non appare in modo pienamente manifesto un
proposito di emendamento, perché spesso la prevedibilità di una nuova caduta
«non pregiudica l’autenticità del proposito». In ogni caso, la Chiesa dovrà
sempre richiamare a vivere pienamente tutte le implicazioni del battesimo
ricevuto, che va sempre compreso e dispiegato all’interno dell’intero cammino
dell'iniziazione cristiana.
2. Un
transessuale può essere padrino o madrina di battesimo?
A
determinate condizioni, si può ammettere al compito di padrino o madrina un
transessuale adulto che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e a
intervento chirurgico di riattribuzione di sesso. Non costituendo però tale
compito un diritto, la prudenza pastorale esige che esso non venga consentito
qualora si verificasse pericolo di scandalo, di indebite legittimazioni o di un
disorientamento in ambito educativo della comunità ecclesiale.
3.
Un transessuale può essere testimone di un matrimonio?
Non c’è nulla nella vigente legislazione canonica universale che proibisca ad
una persona transessuale di essere testimone di un matrimonio.
4.
Due persone omoaffettive possono figurare come genitori di un bambino, che deve
essere battezzato, e che fu adottato o ottenuto con altri metodi come l’utero
in affitto? Perché il bambino venga battezzato ci deve
essere la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica (cf. can.
868 § 1, 2 o CIC; can. 681, § 1, 1o CCEO).
5.
Una persona omoaffettiva e che convive può essere padrino di un battezzato?
A norma del can. 874 § 1, 1o e 3o CIC, può essere padrino o madrina chi ne
possegga l’attitudine (cf. 1o ) e «conduce una vita conforme alla fede e
all’incarico che assume» (3o ; cf. can. 685, § 2 CCEO). Diverso è il caso in
cui la convivenza di due persone omoaffettive consiste, non in una semplice
coabitazione, bensì in una stabile e dichiarata relazione more uxorio, ben
conosciuta dalla comunità. In ogni caso, la debita prudenza pastorale esige che
ogni situazione sia saggiamente ponderata, per salvaguardare il sacramento del
battesimo e soprattutto la sua ricezione, che è bene prezioso da tutelare,
poiché necessaria per la salvezza8 . Nello stesso tempo, occorre considerare il
valore reale che la comunità ecclesiale conferisce ai compiti di padrino e
madrina, il ruolo che questi hanno nella comunità e la considerazione da loro
mostrata nei confronti dell’insegnamento della Chiesa. Infine, è da tenere in
conto anche la possibilità che vi sia un’altra persona della cerchia famigliare
a farsi garante della corretta trasmissione al battezzando della fede
cattolica, sapendo che si può comunque assistere il battezzando, durante il
rito, non solo come padrino o madrina ma, altresì, come testimoni dell’atto
battesimale.
6.
Una persona omoaffettiva e che convive può essere testimone di un matrimonio?
Non c’è nulla nella vigente legislazione canonica universale che proibisca ad
una persona omoaffettiva e che convive di essere testimone di un matrimonio.
"Roma perderà la Fede e diverrà la sede dell'Anticristo", la profezia si è realizzata.
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