mercoledì 22 giugno 2016

CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO ISLAMICO




CUM-VERONA 22-23 GIUGNO 2016

Dott.ssa Rosanna Budelli
Sintesi: Paolo Cugini

La legge islamica è l’aspetto più importante della religione, anche della teologia. Occorre pensare come i mussulmani guardano la religione. Hanno un rapporto fideistico: accettazione in toto quello che c’è nel Corano. La teologia islamica è apologetica ed è stata influenzata dalla filosofia greca. Erano pochissimi coloro che si sono dedicati alla teologia. La prima scuola teologica aveva una tendenza razionalista dell’Islam.

La legge islamica ha la pretesa d’investire tutti gli aspetti della vita dell’uomo, anche il rapporto con Dio. La preghiera appartiene alla legge islamica: se non prega c’è la punizione. Anche il comportamento minimo, come si sta a tavola, o l’abbigliamento, ecc.
La legge è un tentativo di sacralizzare l’atto umano in ogni suo aspetto.
Saria: insieme di norme che è stato dedotto dal Corano e dal Profeta. E’ la via da seguire.
Il fatto di avere tutta la vita basata su delle regole è molto confortante per molti credenti.
Ibadat: atti di culto.
Mu amalat: rapporti tra gli uomini.
La legge islamica segue il credente ovunque vada: non ha base territoriale.
Sura: mecca
Corano: 600 versetti dedicati a questione giuridica, in gran parte concentrati sulle sure medinesi.
Eventuali incongruenze tra versetti sono risolte con la teoria dei versetti abrogati e abroganti di cui parla lo stesso Corano.
Il Corano non è organizzato cronologicamente. Le ultime sure son le più antiche. Ci sono due tipi di sure: meccana o medinese.
I versetti abrogati sono di solito i più restrittivi.
I versetti medinesi sono più severi.

 Il Corano è considerato come la Parola di Dio trasmessa al Profeta senza mediazione e dunque eterna e increata. Da qui il valore metastorico delle norme in esso contenute, secondo la lettura più radicale. E’ la comunità islamica che deve adattarsi alla legge e non viceversa.
Ci sono sempre tentativo di ritorno alla lettera del Corano.
La Sunna: costume del Profeta. È rappresentata dall’insieme delle raccolte di hadit, ossia le brevi notizie biografiche che riferiscono dei detti, dei fatti o dei silenzi del Profeta in determinate occasioni. I mussulmani ritengono che ci sono solo 6 hadit autentiche, tra queste due su tutte.
Hadit rispetto al Corano è quello che sono i Vangeli rispetto la Bibbia. Nei hadit c’è stata mediazione.

L’ijma: è l’accordo degli esperti su precise questioni. Il principio è giustificato da un famoso detto del Profeta: La mia comunità non si accorderà mai su qualcosa di sbagliato.

Il qiyas: analogia. Indica l’applicazione del ragionamento analogico quando occorrono casi giuridici che sono simili, ma non propriamente identici a quelli contemplati nelle fonti.
Qualsiasi cosa che è al di fuori dei testi è già una novità e quindi non va bene. Anche l’analogia può essere un esempio che può manipolare la legge.

Ra’y: opinione personale del giudice. Solo alcune scuole lo aggiungono.

Fiqh: applicazione del diritto. Le fonti del diritto rientrano negli usul al fiqh (i fondamenti della giurisprudenza), mentre l’applicazione pratica dei principi generali rientra nei furu (le branche della giurisprudenza).
Le scuole giuridiche divergono sui furu.
Il Corano non prevede tutti i casi giuridici. Quando manca il testo si creano nuove leggi.

Ijtihad: attività ermeneutico-deduttiva dei giuristi.
Si considera l’ijtihad oramai chiuso, a partire dal XI-XII secolo d. C. Da quel momento storico invalse il taqlid (l’imitazione pedissequa degli antichi).
E’ con il califfato abbaside che i giuristi hanno cominciato a raccogliere la legge, cioè a partire dall’8 secolo.
La materia è chiusa. Ormai ci siamo allontanati troppo dall’epoca del profeta. Più ci allontaniamo dalla vita del profeta e più infedeli siamo. Allora non abbiamo più il diritto d’intervenire sulla legge.
La vita del profeta è stata l’epoca d’oro dell’Islam. Occorre imitare l’epoca d’oro delle origini.

LE PRINCIPALI SCUOLE GIURIDICHE
(MADAHIB)
SCUOLE SUNNITE
1.      HANAFITA: è considerata la più aperta. Divenne la scuola ufficiale degli Ottomani. Prevede un ampio ricorso all’opinione personale del giurista, alla consuetudine e a valutazioni di opportunità.
  1. Mälikita, fondata da Mälik Ibn Anas (m. 795), è la più seguita nell'Africa Nord-occidentale (Maghreb). Ammette il ricorso, in casi eccezionali e particolarissimi, al principio del "bene supremo della comunità" (maslaka) che consente di superare alcuni ostacoli della Legge. LA comunità è un bene superiore al singolo.

  1. šãfi'ita, da Muhammad al-šäfi'ï (m. 820). Riduce l'uso dell'analogia e dà più importanza alla Sunna, ma solo in quelle parti direttamente risalenti al Profeta (si escludono i hadït che hanno come referente ultimo un compagno del Profeta). È diffusa soprattutto in Egitto, ma anche in Bahrein, Yemen, India, Indonesia, Africa Orientale.

  1. Hanbalita, il suo maestro Ibn Hanbal (m. 855) sosteneva la supremazia dei testi rispetto alle altre fonti. E’ considerata la scuola più severa in assoluto.  Rifiutava il ragionamento personale e l'analogia come fonti del diritto. È la scuola cui si ispira la corrente wahhabita (fondata da 'Abd al-Wahhãb nel XVIII secolo) diffusa in Arabia Saudita.

L’Islam sunnita non ha una vera e propria gerarchia, ma ci sono le università teologiche che hanno l’ultima parola. L’università del Cairo è considerata la più importante dei sunniti.

Ai giudici islamici è, tuttavia, consentito rivolgersi alla scuola giuridica che comporta pene più favorevoli all'imputato.

Le scuole sciite:
Gli sciti aggiungono i detti, hadit di Ali.
1)      La scuolaja'farita (Libano, Iran, Iraq)
2)      La scuola bätinita (Oman)
3)      La scuola zaydita (Yemen)
Il diritto sciita non differisce molto da quello sunnita se si fa eccezione per alcuni furü ', sia nella sezione del culto (rituale della preghiera, festa dell'ašura') sia per quanto concerne le mu 'ämalät (diritto successorio, testimonianza femminile )
Per quanto concerne il diritto di famiglia, una differenza importante è nel riconoscimento da parte della scuola ja' farita del matrimonio mut 'a ("matrimonio di piacere" o "temporaneo").
Gli sciti sostengono che Mohamed è venuto a portare la legge ed Ali a portare l’interpretazione spirituale. Ali ha assunto una dimensione in alcune situazione d’importanza maggiore del profeta.
A livello escatologico i sunniti sostengono che sarà Gesù a giudicarci.
Gli sciti sostengono che sarà l’ultimo iman che verrà.
Dal punto di vista giuridico i punti sono più o meno gli stessi.

L’Islam vuole sacralizzare tutti gli atti umani.

Definizione di atto umano:
Ogni atto dell'uomo rientra nella sfera giuridica e può essere classificato in base a queste categorie:
wãjib (obbligatorio): se non lo si compie si merita una punizione in questo e nell'Altro mondo. L'obbligo può essere individuale (fard 'ayn), come la preghiera, o collettivo (fard kifäya) come il jihad;
I.tarãm (vietato): se 10 si compie si merita una punizione in questo mondo e nell'Aldilà. Comprende reati gravi come (apostasia, furto, bere vino, ecc. ).
mandüb (raccomandato): se non lo si compie non si merita alcuna punizione, se lo si compie si sarà ricompensati in Paradiso (ad esempio gli atti caritatevoli).
makrül.t (biasimevole): atto lecito, per cui se lo si compie non si merita alcuna punizione, ma se non lo si compie si ha una ricompensa nell'Aldilà (es. il ripudio).
mubãl.t (indifferente): atto permesso, ma moralmente indifferente; non si merita né punizione né ricompensa ne110eseguirlo.

"I limiti di Dio" ("udüd Allah),

Hadd PI. hudüd (limite, confine). Sono i reati per cui è prevista un' esplicita punizione nel Corano.
Tra i reati-hadd si trovano:
1.    Apostasia e blasfemia
2.    Le relazioni sessuali illecite
3.    Falsa accusa di adulterio
4.    Furto
5.    Ribellione contro i governanti
L'elenco è in Cor. LX, 12, riferito, in quel caso, specialmente alle donne.
Per l'omicidio è previsto il     ("taglione") oppure una compensazione (diya, prezzo del sangue), cfr. Cor. 11, 178-179, 194; V, 45; XVII, 33; XLII, 39-41.
Le pene che non sono previste esplicitamente nel Corano sono punite con il ta'zïr, la discrezionalità del giudice: ad es. per l'usura, il gioco d'azzardo, ecc.

Gli Statuti Personali

Nelle legislazioni moderne la šarï'a è applicata soprattutto nei campi concernenti il diritto della persona, i cosiddetti Statuti personali, che si occupano specialmente di famiglia, filiazione, diritto ereditario (sura 4).

Applicabilità della šarï'a

A differenza del concetto di legge che prevale nella civiltà occidentale e cioè il "diritto positivo" che regola specialmente il rapporto tra le persone e che vige in un determinato ambito politico-territoriale e in un preciso spazio di tempo, la Legge islamica, nella sua interpretazione più radicale, si pone in una dimensione metafisica e metastorica.
Interpretazioni più moderate parlano di una legge come "riferimento morale" o dividono i versetti coranici in meccani e medinesi, dando un'interpretazione storicistica della II parte della rivelazione.
Il mondo arabo ha conosciuto un processo di laicizzazione nel novecento. Le donne non portavano il Velo. Dagli anni ’90 in poi c’è stato una maggiore contrapposizione al modello Occidentale e quindi un restringimento.
I versetti meccani sono più spirituali e i versetti medinesi sono più concreti e quindi non sono più adatti alla società moderna. Oggi assistiamo ad un restringimento rispetto ad un recente passato.

Bibliografia

F. Castro, Diritto musulmano, Torino 1990
J. Schacht, Introduzione al diritto musulmano, Torino, Fondazione Agnelli, 1995, p. 121 D.
Santillana, Istituzioni di diritto musulmano mälichita con riguardo anche al sistema sciafiita, Roma, IPO, 1926, 2 voli.