CUM-VERONA 22-23 GIUGNO 2016
Dott.ssa
Rosanna Budelli
Sintesi: Paolo
Cugini
La legge islamica è l’aspetto più importante della religione, anche della teologia.
Occorre pensare come i mussulmani guardano la religione. Hanno un rapporto
fideistico: accettazione in toto quello che c’è nel Corano. La teologia
islamica è apologetica ed è stata influenzata dalla filosofia greca. Erano
pochissimi coloro che si sono dedicati alla teologia. La prima scuola teologica
aveva una tendenza razionalista dell’Islam.
La legge islamica ha la pretesa
d’investire tutti gli aspetti della vita dell’uomo, anche il rapporto con Dio.
La preghiera appartiene alla legge islamica: se non prega c’è la punizione.
Anche il comportamento minimo, come si sta a tavola, o l’abbigliamento, ecc.
La legge è un tentativo di
sacralizzare l’atto umano in ogni suo aspetto.
Saria: insieme di norme che è stato
dedotto dal Corano e dal Profeta. E’ la via da seguire.
Il fatto di avere tutta la vita
basata su delle regole è molto confortante per molti credenti.
Ibadat: atti
di culto.
Mu amalat:
rapporti tra gli uomini.
La legge islamica segue il credente
ovunque vada: non ha base territoriale.
Sura: mecca
Corano: 600 versetti dedicati a
questione giuridica, in gran parte concentrati sulle sure medinesi.
Eventuali incongruenze tra versetti
sono risolte con la teoria dei versetti abrogati e abroganti di cui parla lo
stesso Corano.
Il Corano non è organizzato
cronologicamente. Le ultime sure son le più antiche. Ci sono due tipi di sure:
meccana o medinese.
I versetti abrogati sono di solito i
più restrittivi.
I versetti medinesi sono più severi.
Il Corano è considerato come la Parola di Dio
trasmessa al Profeta senza mediazione e dunque eterna e increata. Da qui il
valore metastorico delle norme in esso contenute, secondo la lettura più
radicale. E’ la comunità islamica che deve adattarsi alla legge e non
viceversa.
Ci sono sempre tentativo di ritorno
alla lettera del Corano.
La Sunna:
costume del Profeta. È rappresentata dall’insieme delle raccolte di hadit,
ossia le brevi notizie biografiche che riferiscono dei detti, dei fatti o dei
silenzi del Profeta in determinate occasioni. I mussulmani ritengono che ci
sono solo 6 hadit autentiche, tra queste due su tutte.
Hadit rispetto al Corano è quello che
sono i Vangeli rispetto la Bibbia. Nei hadit c’è stata mediazione.
L’ijma: è
l’accordo degli esperti su precise questioni. Il principio è giustificato da un
famoso detto del Profeta: La mia comunità non si accorderà mai su qualcosa di
sbagliato.
Il qiyas:
analogia. Indica l’applicazione del ragionamento analogico quando occorrono
casi giuridici che sono simili, ma non propriamente identici a quelli
contemplati nelle fonti.
Qualsiasi cosa che è al di fuori dei
testi è già una novità e quindi non va bene. Anche l’analogia può essere un
esempio che può manipolare la legge.
Ra’y: opinione
personale del giudice. Solo alcune scuole lo aggiungono.
Fiqh:
applicazione del diritto. Le fonti del diritto rientrano negli usul al fiqh (i
fondamenti della giurisprudenza), mentre l’applicazione pratica dei principi
generali rientra nei furu (le branche della giurisprudenza).
Le scuole giuridiche divergono sui
furu.
Il Corano non prevede tutti i casi
giuridici. Quando manca il testo si creano nuove leggi.
Ijtihad:
attività ermeneutico-deduttiva dei giuristi.
Si considera l’ijtihad oramai chiuso,
a partire dal XI-XII secolo d. C. Da quel momento storico invalse il taqlid
(l’imitazione pedissequa degli antichi).
E’ con il califfato abbaside che i
giuristi hanno cominciato a raccogliere la legge, cioè a partire dall’8 secolo.
La materia è chiusa. Ormai ci siamo
allontanati troppo dall’epoca del profeta. Più ci allontaniamo dalla vita del
profeta e più infedeli siamo. Allora non abbiamo più il diritto d’intervenire
sulla legge.
La vita del profeta è stata l’epoca
d’oro dell’Islam. Occorre imitare l’epoca d’oro delle origini.
LE PRINCIPALI SCUOLE GIURIDICHE
(MADAHIB)
SCUOLE SUNNITE
1.
HANAFITA: è considerata la più aperta.
Divenne la scuola ufficiale degli Ottomani. Prevede un ampio ricorso
all’opinione personale del giurista, alla consuetudine e a valutazioni di
opportunità.
- Mälikita, fondata da Mälik Ibn Anas (m.
795), è la più seguita nell'Africa Nord-occidentale (Maghreb). Ammette il
ricorso, in casi eccezionali e particolarissimi, al principio del
"bene supremo della comunità" (maslaka) che consente di superare
alcuni ostacoli della Legge. LA comunità è un bene superiore al singolo.
- šãfi'ita, da Muhammad al-šäfi'ï (m. 820).
Riduce l'uso dell'analogia e dà più importanza alla Sunna, ma solo in
quelle parti direttamente risalenti al Profeta (si escludono i hadït che
hanno come referente ultimo un compagno del Profeta). È diffusa
soprattutto in Egitto, ma anche in Bahrein, Yemen, India, Indonesia,
Africa Orientale.
- Hanbalita, il suo maestro Ibn Hanbal (m.
855) sosteneva la supremazia dei testi rispetto alle altre fonti. E’
considerata la scuola più severa in assoluto. Rifiutava il ragionamento personale e
l'analogia come fonti del diritto. È la scuola cui si ispira la corrente
wahhabita (fondata da 'Abd al-Wahhãb nel XVIII secolo) diffusa in Arabia
Saudita.
L’Islam sunnita non ha una vera e propria gerarchia, ma ci
sono le università teologiche che hanno l’ultima parola. L’università del Cairo
è considerata la più importante dei sunniti.
Ai giudici islamici è, tuttavia, consentito rivolgersi alla
scuola giuridica che comporta pene più favorevoli all'imputato.
Le scuole sciite:
Gli sciti aggiungono i detti, hadit di Ali.
1) La scuolaja'farita (Libano, Iran, Iraq)
2) La scuola bätinita (Oman)
3) La scuola zaydita (Yemen)
Il diritto sciita non differisce molto da quello sunnita se
si fa eccezione per alcuni furü ', sia nella sezione del culto (rituale della
preghiera, festa dell'ašura') sia per quanto concerne le mu 'ämalät (diritto
successorio, testimonianza femminile )
Per quanto concerne il diritto di famiglia, una differenza
importante è nel riconoscimento da parte della scuola ja' farita del matrimonio
mut 'a ("matrimonio di piacere" o "temporaneo").
Gli sciti sostengono che Mohamed è venuto a portare la legge
ed Ali a portare l’interpretazione spirituale. Ali ha assunto una dimensione in
alcune situazione d’importanza maggiore del profeta.
A livello escatologico i sunniti sostengono che sarà Gesù a
giudicarci.
Gli sciti sostengono che sarà l’ultimo iman che verrà.
Dal punto di vista giuridico i punti sono più o meno gli
stessi.
L’Islam vuole sacralizzare tutti gli atti umani.
Definizione
di atto umano:
Ogni atto dell'uomo rientra nella sfera giuridica e può
essere classificato in base a queste categorie:
wãjib (obbligatorio): se non lo si compie si
merita una punizione in questo e nell'Altro mondo. L'obbligo può essere individuale (fard 'ayn), come la
preghiera, o collettivo (fard kifäya) come il jihad;
I.tarãm (vietato): se 10 si compie si merita
una punizione in questo mondo e nell'Aldilà. Comprende reati gravi come
(apostasia, furto, bere vino, ecc. ).
mandüb (raccomandato): se non lo si compie
non si merita alcuna punizione, se lo si compie si sarà ricompensati in
Paradiso (ad esempio gli atti caritatevoli).
makrül.t (biasimevole): atto lecito, per cui se
lo si compie non si merita alcuna punizione, ma se non lo si compie si ha una
ricompensa nell'Aldilà (es. il ripudio).
mubãl.t (indifferente): atto permesso, ma
moralmente indifferente; non si merita né punizione né ricompensa
ne110eseguirlo.
"I
limiti di Dio" ("udüd Allah),
Hadd PI. hudüd (limite, confine). Sono i reati per cui è
prevista un' esplicita punizione nel Corano.
Tra i reati-hadd si trovano:
1. Apostasia e blasfemia
2. Le relazioni sessuali illecite
3. Falsa accusa di adulterio
4. Furto
5. Ribellione contro i governanti
L'elenco è in Cor. LX, 12, riferito, in quel caso,
specialmente alle donne.
Per l'omicidio è previsto il ("taglione") oppure una compensazione (diya, prezzo del
sangue), cfr. Cor. 11, 178-179, 194; V, 45; XVII, 33; XLII, 39-41.
Le pene che non sono previste esplicitamente nel Corano sono
punite con il ta'zïr, la discrezionalità del giudice: ad es. per l'usura, il
gioco d'azzardo, ecc.
Gli Statuti
Personali
Nelle legislazioni moderne la šarï'a è applicata soprattutto
nei campi concernenti il diritto della persona, i cosiddetti Statuti personali,
che si occupano specialmente di famiglia, filiazione, diritto ereditario (sura
4).
Applicabilità
della šarï'a
A differenza del concetto di legge che prevale nella civiltà
occidentale e cioè il "diritto positivo" che regola specialmente il
rapporto tra le persone e che vige in un determinato ambito
politico-territoriale e in un preciso spazio di tempo, la Legge islamica, nella
sua interpretazione più radicale, si pone in una dimensione metafisica e
metastorica.
Interpretazioni più moderate parlano di una legge come
"riferimento morale" o dividono i versetti coranici in meccani e
medinesi, dando un'interpretazione storicistica della II parte della rivelazione.
Il mondo arabo ha conosciuto un processo di laicizzazione
nel novecento. Le donne non portavano il Velo. Dagli anni ’90 in poi c’è stato
una maggiore contrapposizione al modello Occidentale e quindi un
restringimento.
I versetti meccani sono più spirituali e i versetti medinesi
sono più concreti e quindi non sono più adatti alla società moderna. Oggi
assistiamo ad un restringimento rispetto ad un recente passato.
Bibliografia
F. Castro, Diritto musulmano, Torino 1990
J. Schacht, Introduzione al diritto musulmano, Torino,
Fondazione Agnelli, 1995, p. 121 D.
Santillana, Istituzioni di diritto musulmano mälichita con
riguardo anche al sistema sciafiita, Roma, IPO, 1926, 2 voli.