FRANCESCO
TAGLIARINI
Sabato 20 giugno 2020
Sintesi: Paolo Cugini
Il
Tribunale dell’Aia è l’unico tribunale penale internazionale.
Fenomeno
del femminicidio, del traffico di persone e di armi: sono fatti rilevanti. Ci
sono delle apposite leggi.
Pirateria:
c’è una giustizia nazionale e internazionale.
Art
5 dello statuto di Roma del 1948 ha codificato che possono chiamarsi crimini
internazionali.
In
primo luogo è il crimine al genocidio. Nella lettera dello statuto si è voluto
usare il termine di crimini.
Il
crimine per eccellenza di competenza della corte è il genocidio. Nel
tribunale di Norimberga i crimini contro l’umanità erano stati descritti in
modo da coinvolgere il genocidio.
I
fatti dell’ex Iugoslavia sono un esempio.
Secondo
tipo di crimine: contro l’umanità. Questa dizione è
molto precisa. Ne linguaggio e nella sensazione comune nessuno poteva negare
che il genocidio era compreso tra i crimini contro l’umanità. Si è voluta fare questa
distinzione a partire dall’esperienza storica. Il genocidio armeno e quello ebraico sono i due punti di riferimento. Del
genocidio armeno in Italia, in Germania, Austria, Francia sicuramente ce n’era
una conoscenza riferita da persone che avevano avuto una grande conoscenza del
genocidio armeno. Gli esuli, quando fuggirono, vennero in Italia.
Ciò
non può dirsi del genocidio contro gli ebrei. In quale misura il genocidio
fosse avvenuto era molto discutibile. È stato il processo Eichmann che ne ha
dato la misura, non quello di Norimberga. Che il fenomeno fosse avvenuto era
ricordato.
Altre
forme di genocidio sono state molte. C’è una parte del mondo che è stata creata
attraverso il genocidio: l’America Latina. Genocidio delle
popolazioni indigene. Lo scopo era cacciare ed estromettere gli indigeni dalle
terre che si volevano conquistare. Per l’America del Nord fu
parzialmente diversa.
Nella
distinzione tra crimine di genocidio contro l’umanità si è voluto mantenere distinti
fatti che hanno uno scopo politico di genocidio.
Crimine
di genocidio: ha una grande rilevanza perché, mentre per gli altri crimini
contro l’umanità la cultura giuridica non era ancora pronta culturalmente a
prospettarsi gli altri crimini, questo non è vero per il crimine di genocidio. Nell'assemblea delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 fu applicata la legge contro il genocidio.
Allora si pensava di istituzionalizzare i tribunali di Norimberga e di Tokio.
O
creare istituzioni o fare appello alla solidarietà degli Stati affinché
aderiscano alle convenzioni.
L’Italia, con una sua legge 962 del 9 ottobre 1967, inserì nel nostro ordinamento il
crimine di genocidio.
C’era
una certa tendenza di considerare che il genocidio può essere una delle
conseguenze dello stato di guerra.
1. Il
genocidio si può compiere in tempo di pace e in tempo di guerra (art. 6
trattati di Roma).
2. Il
genocidio è sempre un fatto che non parte dai popoli ma dalle organizzazioni
statali o ad esse legate. Parte sempre da un disegno politico-militare
3. Si
volle individuare l’essenza del crimine non tanto nelle condotte, ma nell'intento.
L’intento del genocidio è quello di distruggere in tutto o in parte un gruppo
nazionale, etnico, razziale o religioso.
Dei
genocidi tribali è piena la storia. Ci furono tra popolazioni come i magiari,
gli ungheresi.
Statuto
di Roma, articolo 6: Crimine di genocidio Ai fini del
presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi
nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico,
razziale o religioso, e precisamente:
a)
uccidere membri del gruppo;
b)
cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti
al gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone
appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione
fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d)
imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
e) trasferire con la forza bambini
appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.
L’Italia
ha due minoranze: di lingua francofona (Aosta); Slovena e Ladina.
Etnia
e razza è stato riportato in senso generico.
Il
problema non era una persecuzione ad un gruppo religioso, ma etnico.
Il
termine che fa discutere è: gruppo nazionale. Fino a che si parla di gruppo
etnico, razziale e religioso la descrizione è perfetta. Quando si parla di
gruppo nazionale, il problema è diverso, perché il concetto di Nazione nasce tardi,
solo nell’800 e nasce non dai nazionalismi, ma dall’affermazione delle grandi
nazioni europee. Sorge con le guerre d’indipendenza. L’Italia non è un gruppo
etnico, ma un’entità nazionale.
Il
concetto essenziale del genocidio è rivolto al conflitto etnico, razziale e
religioso. Siamo nella seconda metà del novecento. Momento di grande ricerca di
una cooperazione. Inizio d’intesa con le religioni che sono strettamente europee.
I
maggiori genocidi sono stati etnici e con sfondo politico.
L’Europa
aveva un ricordo delle stragi che avevano supportato le guerre di religioni. La
guerra dei Trent'Anni, nel secolo della riforma, diede atto ad un complesso
molto articolato fra i paesi cattolici e protestanti. Questo fenomeno nel
momento della formazione nazionale, nell'ottocento, fu un elemento a fianco
della monarchia.
Nel
mondo. Oggi c’è un problema etnico e religioso del popolo Rohingya.
In
alcuni dei fatti gravissimi delle guerre iugoslave, più che l’appartenenza
etnica contribuirono anche aspetti di carattere religioso. In Kossovo hanno
distrutto la chiesa ortodossa dalla maggioranza mussulmana. Nella vecchia
capitale erano stati distrutti i minareti dalla minoranza ortodossa.
I
crimini di genocidio hanno voluto ripercorrere la codificazione del 1948.
Sottoporre
le popolazioni ad un sistema di vita da determinare l’eliminazione fisica,
morale e psichica attraverso le forme più disparate. Uno è il sistema delle
deportazioni, che hanno un contenuto politico, più che non un intento di
genocidio. La deportazione degli armeni ha come unico scopo il genocidio.
Sul
piano della pena la distinzione non ha grande rilievo. Non c’è la pena di
morte, ma l’ergastolo, pene fino ai trent’anni e pene in denaro. C’è la
reclusione a vita, ma si è voluto bandire la pena do morte.
Articolo 7 Crimini contro l'umanità 1. Ai
fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli
atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico
attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:
a) Omicidio;
b) Sterminio;
c) Riduzione in schiavitù;
d) Deportazione o trasferimento forzato della
popolazione;
e)
Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in
violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
f) Tortura;
g) Stupro,
schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione
forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività
dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale,
nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del
paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non
permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti
dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della
Corte;
i) Sparizione forzata delle persone;
j) Apartheid;
k) Altri atti
inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi
sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
2. Agli effetti
del paragrafo 1:
a) Si intende per «attacco diretto contro popolazioni
civili» condotte che irnplicano la reiterata commissione di taluno degli atti
preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in
esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a
realizzare l'attacco;
b) per
«sterminio» s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le
persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della
popolazione, quali impedire I'accesso al vitto ed alle medicine;
c) per
«riduzione in schiavitù» s'intende l'esercizio su una persona di uno o
dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nei corso del
traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento
sessuale;
d) per
«deportazione o trasferimento forzato della popolazione» s'intende la rimozione
delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla
regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione
prevedute dal diritto internazionale che lo consentano;
e) per «tortura»
s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o
mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale
termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da
sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle
stesse incidentalmente occasionati;
f) per «gravidanza forzata» s'intende la
detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di
modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre
gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può
essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare
l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della
gravidanza;
g) per «persecuzione» s'intende la
intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali . in violazione del
diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della
collettività;
h) per «apartheid» s'intendono gli atti
inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo
1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione
sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri
gruppi razziale, ed al fine di perpetuare tale regime;
i) per «sparizione
forzata delle persone» s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento delle
persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno
Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la
privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o
sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione
della legge per un prolungato periodo di tempo.
3. Agli effetti del
presente Statuto con il termine «genere sessuale» si fa riferimento ai due sessi,
maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun
altro significato di quello sopra menzionato.
Crimini
di sangue ha trovato un’altra definizione: crimini di odio.
Diritto
alla vita, alla pace e diritto all’autodeterminazione.
I
crimini sono tutte forme di coazione. Problema della distinzione dei crimini al
loro interno.
Merito
del legislatore è di aver posto in evidenza che, all’origine di questi fatti e al
vertice di questi delitti, c’è un’organizzazione che ha il potere e l’organizzazione
per rivolgere contro le popolazioni civili un attacco di notevoli dimensioni,
tanto da diventare sistematico.
Crimine
di apartheid: è un’azione criminale. Sfruttamento
economico e politico di una parte sottomessa. È diverso dal crimine di schiavitù,
che implica l’esercizio di una persona sull’altra del diritto di proprietà.
Sparizione
di persone: desaparecidos. Vien punto il sequestro
di persona e aggravato se commesso da pubbliche… Il sequestro di persona, anche quello
politico. Qui si è voluto indicare un fatto che fu nuovo. Aveva riguardato due
paesi. Prima nel 1973 questo fenomeno si manifestò durante la dittatura in
Cile, dove gli arresti illegali, le esecuzioni senza alcun riferimento
giurisdizionale, uno dei fenomeni che venne nel tempo a verificarsi, anche se incominciò
subito, perché la motivazione era connessa alla scelta del regime di Pinochet
di stroncare nel tempo più breve qualsiasi forma di resistenza sul territorio.
Questo fu visibile e nel tempo lasciò segni evidenti.
Il secondo episodio
riguardò l’Argentina, dove si istaurò una dittatura militare più cruenta e con
scopi politici più determinati che non quella cilena. Il Cile è più piccolo
dell’Argentina che è molto ampio. La dimensione in questi fenomeni conta molto.
Distruggere l’opposizione cilena fu un fatto di polizia violenta (raggruppare
le persone e ucciderle).
In
Argentina la cosa fu più estesa e la possibilità dì intervento fu
nulla. Il disegno era quello di eliminare l’opposizione politica integralmente.
Questo disegno era quello di ottenere l’acquiescenza a questa organizzazione
politica da parte della popolazione, distruggendo coloro che si opponevano, in
una forma rapida e segreta. Il Argentina ci fu una forma di resistenza. Ci fu
il gruppo dei montoneros che combattevano nella parte Nord del Paese.
Altri gruppi si organizzarono nelle città. La risposta fu un’organizzazione che
procedeva ad arresti, perquisizioni, torture che, in modo particolare, avevano
come base la scuola tecnica della Marina argentina. Non fu solo quello. L’organizzazione
previde un fatto nuovo: le persone venivano eliminate in modo nuovo. Non fosse
comuni, ma buttati in mare con i voli della morte. Anche i nazisti non ci avevano
mai pensato. Furono cose premeditate, calcolate.
Paragrafo
f: delitto di gravidanza forzata: lo stupro è sempre
stato punito con pene severe. A Srebrenica e Mostar si vide che la segregazione
delle donne e ingravidare per forza le donne, non aveva il significato di
stupro, ma lo scopo preciso d’incrementare la popolazione serba, alterando la
genetica della popolazione che veniva sottomessa. Parallelamente, si
verificavano forme di aborti forzati. Questo fatto ingenerò, per coloro che vissero gli
ultimi anni sul fronte della guerra che durò 4 anni, la percezione della
liceità dell’aborto. Polonia, Ucraina, Germania avevano leggi severe sull’aborto.
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