sabato 20 giugno 2020

I CRIMINI DI GENOCIDIO E CONTRO L’UMANITA’







FRANCESCO TAGLIARINI

Sabato 20 giugno 2020


Sintesi: Paolo Cugini

Il Tribunale dell’Aia è l’unico tribunale penale internazionale.
Fenomeno del femminicidio, del traffico di persone e di armi: sono fatti rilevanti. Ci sono delle apposite leggi.

Pirateria: c’è una giustizia nazionale e internazionale.

Art 5 dello statuto di Roma del 1948 ha codificato che possono chiamarsi crimini internazionali.
In primo luogo è il crimine al genocidio. Nella lettera dello statuto si è voluto usare il termine di crimini.
Il crimine per eccellenza di competenza della corte è il genocidio. Nel tribunale di Norimberga i crimini contro l’umanità erano stati descritti in modo da coinvolgere il genocidio.
I fatti dell’ex Iugoslavia sono un esempio.

Secondo tipo di crimine: contro l’umanità. Questa dizione è molto precisa. Ne linguaggio e nella sensazione comune nessuno poteva negare che il genocidio era compreso tra i crimini contro l’umanità. Si è voluta fare questa distinzione a partire dall’esperienza storica. Il genocidio armeno e quello ebraico sono i due punti di riferimento. Del genocidio armeno in Italia, in Germania, Austria, Francia sicuramente ce n’era una conoscenza riferita da persone che avevano avuto una grande conoscenza del genocidio armeno. Gli esuli, quando fuggirono, vennero in Italia.

Ciò non può dirsi del genocidio contro gli ebrei. In quale misura il genocidio fosse avvenuto era molto discutibile. È stato il processo Eichmann che ne ha dato la misura, non quello di Norimberga. Che il fenomeno fosse avvenuto era ricordato.
Altre forme di genocidio sono state molte. C’è una parte del mondo che è stata creata attraverso il genocidio: l’America Latina. Genocidio delle popolazioni indigene. Lo scopo era cacciare ed estromettere gli indigeni dalle terre che si volevano conquistare. Per l’America del Nord fu parzialmente diversa.

Nella distinzione tra crimine di genocidio contro l’umanità si è voluto mantenere distinti fatti che hanno uno scopo politico di genocidio.

Crimine di genocidio: ha una grande rilevanza perché, mentre per gli altri crimini contro l’umanità la cultura giuridica non era ancora pronta culturalmente a prospettarsi gli altri crimini, questo non è vero per il crimine di genocidio. Nell'assemblea delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 fu applicata la legge contro il genocidio. Allora si pensava di istituzionalizzare i tribunali di Norimberga e di Tokio.

O creare istituzioni o fare appello alla solidarietà degli Stati affinché aderiscano alle convenzioni.
L’Italia, con una sua legge 962 del 9 ottobre 1967, inserì nel nostro ordinamento il crimine di genocidio. 

C’era una certa tendenza di considerare che il genocidio può essere una delle conseguenze dello stato di guerra.
1.      Il genocidio si può compiere in tempo di pace e in tempo di guerra (art. 6 trattati di Roma).
2.      Il genocidio è sempre un fatto che non parte dai popoli ma dalle organizzazioni statali o ad esse legate. Parte sempre da un disegno politico-militare

3.      Si volle individuare l’essenza del crimine non tanto nelle condotte, ma nell'intento. L’intento del genocidio è quello di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

Dei genocidi tribali è piena la storia. Ci furono tra popolazioni come i magiari, gli ungheresi.

Statuto di Roma, articolo 6: Crimine di genocidio Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
 c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
 e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.



L’Italia ha due minoranze: di lingua francofona (Aosta); Slovena e Ladina.
Etnia e razza è stato riportato in senso generico.
Il problema non era una persecuzione ad un gruppo religioso, ma etnico.
Il termine che fa discutere è: gruppo nazionale. Fino a che si parla di gruppo etnico, razziale e religioso la descrizione è perfetta. Quando si parla di gruppo nazionale, il problema è diverso, perché il concetto di Nazione nasce tardi, solo nell’800 e nasce non dai nazionalismi, ma dall’affermazione delle grandi nazioni europee. Sorge con le guerre d’indipendenza. L’Italia non è un gruppo etnico, ma un’entità nazionale.

Il concetto essenziale del genocidio è rivolto al conflitto etnico, razziale e religioso. Siamo nella seconda metà del novecento. Momento di grande ricerca di una cooperazione. Inizio d’intesa con le religioni che sono strettamente europee.
I maggiori genocidi sono stati etnici e con sfondo politico.

L’Europa aveva un ricordo delle stragi che avevano supportato le guerre di religioni. La guerra dei Trent'Anni, nel secolo della riforma, diede atto ad un complesso molto articolato fra i paesi cattolici e protestanti. Questo fenomeno nel momento della formazione nazionale, nell'ottocento, fu un elemento a fianco della monarchia.

Nel mondo. Oggi c’è un problema etnico e religioso del popolo Rohingya.
In alcuni dei fatti gravissimi delle guerre iugoslave, più che l’appartenenza etnica contribuirono anche aspetti di carattere religioso. In Kossovo hanno distrutto la chiesa ortodossa dalla maggioranza mussulmana. Nella vecchia capitale erano stati distrutti i minareti dalla minoranza ortodossa.
I crimini di genocidio hanno voluto ripercorrere la codificazione del 1948.

Sottoporre le popolazioni ad un sistema di vita da determinare l’eliminazione fisica, morale e psichica attraverso le forme più disparate. Uno è il sistema delle deportazioni, che hanno un contenuto politico, più che non un intento di genocidio. La deportazione degli armeni ha come unico scopo il genocidio.
Sul piano della pena la distinzione non ha grande rilievo. Non c’è la pena di morte, ma l’ergastolo, pene fino ai trent’anni e pene in denaro. C’è la reclusione a vita, ma si è voluto bandire la pena do morte.

Articolo 7 Crimini contro l'umanità 1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:
 a) Omicidio;
b) Sterminio;
c) Riduzione in schiavitù;
d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
 e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
f) Tortura;
 g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
i) Sparizione forzata delle persone;
 j) Apartheid;
 k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
 2. Agli effetti del paragrafo 1:
a) Si intende per «attacco diretto contro popolazioni civili» condotte che irnplicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;
 b) per «sterminio» s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire I'accesso al vitto ed alle medicine;
 c) per «riduzione in schiavitù» s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nei corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
 d) per «deportazione o trasferimento forzato della popolazione» s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano;
 e) per «tortura» s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;
 f) per «gravidanza forzata» s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;
 g) per «persecuzione» s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali . in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
 h) per «apartheid» s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziale, ed al fine di perpetuare tale regime;
i) per «sparizione forzata delle persone» s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.
3. Agli effetti del presente Statuto con il termine «genere sessuale» si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.



Crimini di sangue ha trovato un’altra definizione: crimini di odio.
Diritto alla vita, alla pace e diritto all’autodeterminazione.

I crimini sono tutte forme di coazione. Problema della distinzione dei crimini al loro interno.
Merito del legislatore è di aver posto in evidenza che, all’origine di questi fatti e al vertice di questi delitti, c’è un’organizzazione che ha il potere e l’organizzazione per rivolgere contro le popolazioni civili un attacco di notevoli dimensioni, tanto da diventare sistematico.

Crimine di apartheid: è un’azione criminale. Sfruttamento economico e politico di una parte sottomessa. È diverso dal crimine di schiavitù, che implica l’esercizio di una persona sull’altra del diritto di proprietà.

Sparizione di persone: desaparecidos. Vien punto il sequestro di persona e aggravato se commesso da pubbliche…  Il sequestro di persona, anche quello politico. Qui si è voluto indicare un fatto che fu nuovo. Aveva riguardato due paesi. Prima nel 1973 questo fenomeno si manifestò durante la dittatura in Cile, dove gli arresti illegali, le esecuzioni senza alcun riferimento giurisdizionale, uno dei fenomeni che venne nel tempo a verificarsi, anche se incominciò subito, perché la motivazione era connessa alla scelta del regime di Pinochet di stroncare nel tempo più breve qualsiasi forma di resistenza sul territorio. Questo fu visibile e nel tempo lasciò segni evidenti. 

Il secondo episodio riguardò l’Argentina, dove si istaurò una dittatura militare più cruenta e con scopi politici più determinati che non quella cilena. Il Cile è più piccolo dell’Argentina che è molto ampio. La dimensione in questi fenomeni conta molto. Distruggere l’opposizione cilena fu un fatto di polizia violenta (raggruppare le persone e ucciderle).

In Argentina la cosa fu più estesa e la possibilità dì intervento fu nulla. Il disegno era quello di eliminare l’opposizione politica integralmente. Questo disegno era quello di ottenere l’acquiescenza a questa organizzazione politica da parte della popolazione, distruggendo coloro che si opponevano, in una forma rapida e segreta. Il Argentina ci fu una forma di resistenza. Ci fu il gruppo dei montoneros che combattevano nella parte Nord del Paese. Altri gruppi si organizzarono nelle città. La risposta fu un’organizzazione che procedeva ad arresti, perquisizioni, torture che, in modo particolare, avevano come base la scuola tecnica della Marina argentina. Non fu solo quello. L’organizzazione previde un fatto nuovo: le persone venivano eliminate in modo nuovo. Non fosse comuni, ma buttati in mare con i voli della morte. Anche i nazisti non ci avevano mai pensato. Furono cose premeditate, calcolate. 

Paragrafo f: delitto di gravidanza forzata: lo stupro è sempre stato punito con pene severe. A Srebrenica e Mostar si vide che la segregazione delle donne e ingravidare per forza le donne, non aveva il significato di stupro, ma lo scopo preciso d’incrementare la popolazione serba, alterando la genetica della popolazione che veniva sottomessa. Parallelamente, si verificavano forme di aborti forzati. Questo fatto ingenerò, per coloro che vissero gli ultimi anni sul fronte della guerra che durò 4 anni, la percezione della liceità dell’aborto. Polonia, Ucraina, Germania avevano leggi severe sull’aborto.







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