CONVEGNO NAZIONALE ESCAPES 2017 PARMA 8-9 GIUGNO 2017
IL TRATTENIMENTO DEL MIGRANTE DEL MIGRANTE DOPO IL DECRETO
LEGGE n 13 del 2017 NEL PRISMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA
Relatore: Fabio Salvatore Cassibba
(Università di Parma)
Sintesi: Paolo Cugini
Necessità di dare base legale a un
primo momento d’intrattenimento dei migranti regolari. Pretesa del legislatore
non soddisfatta.
Considerazioni generali: secolo dei
diseredati, era un’espressione di Hanna Harendt. Le cifre spaventose: 330 mila
sbarchi in Italia negli ultimi anni. Più di 5 mila morti nel 2016 sulle coste
italiane. Nessuna norma sovranazionale contempla un diritto del migrante a
soggiornare nell’UE. L’UE ha la legittimazione all’espulsione. La legislazione
protegge il soggetto particolarmente vulnerabile, il migrante. Protezione da
ogni forma di aggressione. Regolamentazione della conduzione giuridica dello
straniero. La normativa s’illude di dare attuazione all’articolo 10 della
costituzione italiana. Varie ONG si occupano di queste tematiche, dicono il
rischio di situazioni arbitrarie è molto altro. Il monitoraggio degli organismi
indipendenti che permette di capire la situazione. Il migrante reclama una
situazione giuridica che non è sostenuta. Due decreti legge del 2017
contrappongono la sicurezza urbana con l’arrivo dei migranti. Ci troviamo
dinanzi ad una vera e propria detenzione amministrativa. Per queste ragioni
occorre essere attenti.
La procedura penale è tutela dei
diritti umani sul campo. La detenzione amministrativa riveste un luogo centrale
nella gestione dei flussi migratori. La legislazione attuale è emblematica.
L’Italia era stata condannata dalla Camera della Corte Europea. Il primo
trattenimento del migrante avveniva in assenza di provvedimenti formali e
legislativi. Il legislatore nel febbraio 2017 pretende di dare valore
amministrativo, li riconosce ma non li regolamenta. La corte europea è sempre
stata netta dicendo che una delle esigenze è la certezza del trattamento del
soggetto. Il cittadino che subisce una privazione della libertà personale deve
sapere le finalità del trattenimento. Tutto questo manca nel diritto italiano.
Decreto Puglia 1995 individuava alcune esigenze dei punti di accoglienza senza
regolamentarli. La legge attuale quando rimanda a quelle leggi il rimando è
vuoto. La scelta è in linea con la natura intrinseca dello Hotspot perché è
inteso non strumento giuridico, ma come metodo che può essere lasciato alle
prassi. Detenzione mascherata anche nel lessico, perché non è nemmeno chiamato
trattenimento. Quali sono i momenti tensioni nella disciplina. La legge
italiana indica le caratteristiche delle strutture di trattenimento. Non si
capisce se il luogo dev’essere aperto o chiuso. Manca un qualunque strumento di
controllo indipendente rispetto alla giustificazione dell’intrattenimento.
Manca per i primi giorni un provvedimento formale il trattenimento. Tutto
avviene sulla base delle regole di condotta della prassi come procedure
standard di accoglienza. Manca lo speculare controllo giurisdizionale.
Altro problema: durata del
trattenimento. Non c’è una durata massima. Lo smistamento dovrebbe avvenire in
un lasso di tempo che la legge non determina. Nemmeno si potrebbe dire che un
intervento del questore successivo alla prima accoglienza possa garantire il
migrante. Per la corte europea detenzione di 4 giorni è detenzione illegale.
Vulnerabilità e diritto dell’informazioni del migrante che deve sapere il
perché viene trattenuto. In poche ore il migrante subisce il suo destino,
perché viene indirizzato o verso l’espulsione o verso il riconoscimento (pochi
casi). La riforma del 2017 cerca d’implementare le strutture di supporto
informativo, ma è ancora tutto molto superficiale. Tutta la disciplina
normativa non garantisce alcuna esigenza del migrante tale da metterlo nelle
condizioni per proteggere la sua condizione. Occorre ripensare all’approccio il
tema delle migrazioni forzare pensando il rimpatrio volontario del migrante. Le
condanne a molti paesi europei dovrebbero aiutare a mettere a posto la
legislazione italiana in materia.
Prospettive di riforme.
Relatore: Salvatore Fachile (ASGI)
Lo Hotspot è imposto dall’Unione
Europea che decide cocme l’Italia deve comportarsi. Primo atto impone all’Italia
di utilizzare l’ Hotspot che non ha nessun tipo di ancora giuridica del nostro
ordinamento. Viene utilizzata la forza per l’identificazione. Maggio 2015 primi
passi per rivoluzionare il diritto d’asilo nell’ottica dell’UE. La priorità
dell’Europa non è più quello di garantire il diritto d’asilo ma la difesa delle
frontiere. Occorre diminuire il numero delle persone che arrivano. Da una parte
è la politica di accordi con paesi terzi e spinge l’Italia a fare accordi di
riammissione: paghiamo affinché paesi terzi possano rimpatriare. E poi ci sono
accordi con i paesi perché possano bloccare le persone che vogliano venire
verso l’Italia (Sudan). C’è anche un accordo con la Turchia. Rinvio in termini
di richiedenti asilo. Stiamo pagando molti soldi, armi con il Sudan, per
riprendersi i sudanesi. Lo abbiamo fatto con la Nigeria e con la Libia. L’idea
è quello di riuscire a rallentare i flussi. Questo è il quadro attuale. Ci son
accordi anche con l’Afghanistan. L’Europa ha abbandonato la retorica dei diritti
umani. Cerca di legittimare i paesi terzi come paesi sicuri. Poi cerca di
mettere in campo una riforma strutturale del diritto di asilo. Maggio 2016 L’UE
presenta una serie di regolamento che visa a sostituire il diritto di asilo
classico. L’Europa quello che fa è prendere la normativa DEL DIRITTO D’ASILO E
PROPORRE UN CAMBIO ORGANICO. Cambio integrale. Lo strumento non è più la
direttiva, ma con un regolamento che è precettivo nei confronti dei singoli
stati. Questo nuovo progetto di riforma è al vaglio del Parlamento Europeo.
Stiamo per assistere ad uno stravolgimento del diritto d’asilo perché la figura
del diritto del richiedente d’asilo sarà totalmente mutato. Regolamento
procedure: modalità con cui una persona per accedere alla domanda di richiesta
d’asilo. Occorre intervenire su tre punti: rinuncia implicita; mancata
identificazione. Secondo pilastro: il nuovo modo di concepire il paese terzo.
Viene considerato sicuro un paese che potrebbe offrire alla persona un appoggio
sufficiente. Procedura di frontiera, sposta tutti sulla frontiera. Procedura di
frontiera: fino a 4 settimane dentro un Cie. La persona ha l’obbligo di
mettersi a disposizione.
Nessun commento:
Posta un commento