sabato 10 giugno 2017

LA COERCIZIONE DEI MIGRANTI FORZATI ALLA LUCE DEI PRINCIPI SOVRAORDINATI






CONVEGNO NAZIONALE ESCAPES 2017 PARMA 8-9 GIUGNO 2017



IL TRATTENIMENTO DEL MIGRANTE DEL MIGRANTE DOPO IL DECRETO LEGGE n 13 del 2017 NEL PRISMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA

Relatore: Fabio Salvatore Cassibba (Università di Parma)
Sintesi: Paolo Cugini

Necessità di dare base legale a un primo momento d’intrattenimento dei migranti regolari. Pretesa del legislatore non soddisfatta.
Considerazioni generali: secolo dei diseredati, era un’espressione di Hanna Harendt. Le cifre spaventose: 330 mila sbarchi in Italia negli ultimi anni. Più di 5 mila morti nel 2016 sulle coste italiane. Nessuna norma sovranazionale contempla un diritto del migrante a soggiornare nell’UE. L’UE ha la legittimazione all’espulsione. La legislazione protegge il soggetto particolarmente vulnerabile, il migrante. Protezione da ogni forma di aggressione. Regolamentazione della conduzione giuridica dello straniero. La normativa s’illude di dare attuazione all’articolo 10 della costituzione italiana. Varie ONG si occupano di queste tematiche, dicono il rischio di situazioni arbitrarie è molto altro. Il monitoraggio degli organismi indipendenti che permette di capire la situazione. Il migrante reclama una situazione giuridica che non è sostenuta. Due decreti legge del 2017 contrappongono la sicurezza urbana con l’arrivo dei migranti. Ci troviamo dinanzi ad una vera e propria detenzione amministrativa. Per queste ragioni occorre essere attenti.
La procedura penale è tutela dei diritti umani sul campo. La detenzione amministrativa riveste un luogo centrale nella gestione dei flussi migratori. La legislazione attuale è emblematica. L’Italia era stata condannata dalla Camera della Corte Europea. Il primo trattenimento del migrante avveniva in assenza di provvedimenti formali e legislativi. Il legislatore nel febbraio 2017 pretende di dare valore amministrativo, li riconosce ma non li regolamenta. La corte europea è sempre stata netta dicendo che una delle esigenze è la certezza del trattamento del soggetto. Il cittadino che subisce una privazione della libertà personale deve sapere le finalità del trattenimento. Tutto questo manca nel diritto italiano. Decreto Puglia 1995 individuava alcune esigenze dei punti di accoglienza senza regolamentarli. La legge attuale quando rimanda a quelle leggi il rimando è vuoto. La scelta è in linea con la natura intrinseca dello Hotspot perché è inteso non strumento giuridico, ma come metodo che può essere lasciato alle prassi. Detenzione mascherata anche nel lessico, perché non è nemmeno chiamato trattenimento. Quali sono i momenti tensioni nella disciplina. La legge italiana indica le caratteristiche delle strutture di trattenimento. Non si capisce se il luogo dev’essere aperto o chiuso. Manca un qualunque strumento di controllo indipendente rispetto alla giustificazione dell’intrattenimento. Manca per i primi giorni un provvedimento formale il trattenimento. Tutto avviene sulla base delle regole di condotta della prassi come procedure standard di accoglienza. Manca lo speculare controllo giurisdizionale.
Altro problema: durata del trattenimento. Non c’è una durata massima. Lo smistamento dovrebbe avvenire in un lasso di tempo che la legge non determina. Nemmeno si potrebbe dire che un intervento del questore successivo alla prima accoglienza possa garantire il migrante. Per la corte europea detenzione di 4 giorni è detenzione illegale. Vulnerabilità e diritto dell’informazioni del migrante che deve sapere il perché viene trattenuto. In poche ore il migrante subisce il suo destino, perché viene indirizzato o verso l’espulsione o verso il riconoscimento (pochi casi). La riforma del 2017 cerca d’implementare le strutture di supporto informativo, ma è ancora tutto molto superficiale. Tutta la disciplina normativa non garantisce alcuna esigenza del migrante tale da metterlo nelle condizioni per proteggere la sua condizione. Occorre ripensare all’approccio il tema delle migrazioni forzare pensando il rimpatrio volontario del migrante. Le condanne a molti paesi europei dovrebbero aiutare a mettere a posto la legislazione italiana in materia.

Prospettive di riforme.
Relatore: Salvatore Fachile (ASGI)
Lo Hotspot è imposto dall’Unione Europea che decide cocme l’Italia deve comportarsi. Primo atto impone all’Italia di utilizzare l’ Hotspot che non ha nessun tipo di ancora giuridica del nostro ordinamento. Viene utilizzata la forza per l’identificazione. Maggio 2015 primi passi per rivoluzionare il diritto d’asilo nell’ottica dell’UE. La priorità dell’Europa non è più quello di garantire il diritto d’asilo ma la difesa delle frontiere. Occorre diminuire il numero delle persone che arrivano. Da una parte è la politica di accordi con paesi terzi e spinge l’Italia a fare accordi di riammissione: paghiamo affinché paesi terzi possano rimpatriare. E poi ci sono accordi con i paesi perché possano bloccare le persone che vogliano venire verso l’Italia (Sudan). C’è anche un accordo con la Turchia. Rinvio in termini di richiedenti asilo. Stiamo pagando molti soldi, armi con il Sudan, per riprendersi i sudanesi. Lo abbiamo fatto con la Nigeria e con la Libia. L’idea è quello di riuscire a rallentare i flussi. Questo è il quadro attuale. Ci son accordi anche con l’Afghanistan. L’Europa ha abbandonato la retorica dei diritti umani. Cerca di legittimare i paesi terzi come paesi sicuri. Poi cerca di mettere in campo una riforma strutturale del diritto di asilo. Maggio 2016 L’UE presenta una serie di regolamento che visa a sostituire il diritto di asilo classico. L’Europa quello che fa è prendere la normativa DEL DIRITTO D’ASILO E PROPORRE UN CAMBIO ORGANICO. Cambio integrale. Lo strumento non è più la direttiva, ma con un regolamento che è precettivo nei confronti dei singoli stati. Questo nuovo progetto di riforma è al vaglio del Parlamento Europeo. Stiamo per assistere ad uno stravolgimento del diritto d’asilo perché la figura del diritto del richiedente d’asilo sarà totalmente mutato. Regolamento procedure: modalità con cui una persona per accedere alla domanda di richiesta d’asilo. Occorre intervenire su tre punti: rinuncia implicita; mancata identificazione. Secondo pilastro: il nuovo modo di concepire il paese terzo. Viene considerato sicuro un paese che potrebbe offrire alla persona un appoggio sufficiente. Procedura di frontiera, sposta tutti sulla frontiera. Procedura di frontiera: fino a 4 settimane dentro un Cie. La persona ha l’obbligo di mettersi a disposizione.





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